25 giugno 2015

LA GRANDE MIGRAZIONE VERSO GLI STATI DELL'UNIONE EUROPEA.

SCARSA PIETA' UMANA PER CHI SCAPPA DA GUERRE, PERSECUZIONI E DALLA FAME. I MIGRANTI: DISPERATI IN CARNE ED OSSA TRATTATI COME OGGETTI.
I POLITICI EUROPEI PARLANO, PARLANO MA NON AGISCONO, PRENDONO IN GIRO TUTTI, CITTADINI EUROPEI, RIFUGIATI E MIGRANTI.
NESSUNA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI UN QUALUNQUE STATO HA FATTO RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, che ha sede a Strasburgo e non ha nulla a che vedere con la Corte di giustizia dell'Unione europea, istituzione dell'UE con sede  in Lussemburgo.
La Convenzione europea per la "salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", che ha istituito la Corte, è un trattato internazionale redatto dal Consiglio d'Europa. È stata firmata a Roma il 4 novembre1950 ed è stata ratificata (o vi è stata l'adesione) da parte di tutti i 47 Stati membri (al 22 giugno 2007) del Consiglio d'Europa.
Può essere presentato il ricorso contro uno o più Stati membri della Convenzione.
L’atto o gli atti contestati devono emanare da un’autorità pubblica di questo/questi Stato/Stati (ad esempio da un tribunale o da un’amministrazione pubblica) La Corte non può esaminare le doglianze dirette contro dei singoli o contro delle istituzioni di diritto privato, come le società commerciali.
Non è necessario avere la cittadinanza di uno degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Tuttavia la violazione lamentata deve essere stata commessa da uno degli Stati.
LA CONVENZIONE EUROPEA SUI DIRITTI DELL'UOMO
Testo completo della Convenzione europea sui diritti dell'uomo
 Sommario:
ARTICOLO 1 Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo
TITOLO I - DIRITTI E LIBERTÀ
ARTICOLO 2 Diritto alla vita
ARTICOLO 3 Proibizione della tortura
ARTICOLO 4 Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
ARTICOLO 5 Diritto alla libertà e alla sicurezza
ARTICOLO 6 Diritto a un equo processo
ARTICOLO 7 Nulla poena sine lege
ARTICOLO 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare
ARTICOLO 9 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
ARTICOLO 10 Libertà di espressione
ARTICOLO 11 Libertà di riunione e di associazione
ARTICOLO 12 Diritto al matrimonio
ARTICOLO 13 Diritto a un ricorso effettivo
ARTICOLO 14 Divieto di discriminazione
ARTICOLO 15 Deroga in caso di stato d’urgenza
ARTICOLO 16 Restrizioni all’attività politica degli stranieri
ARTICOLO 17 Divieto dell’abuso di diritto
ARTICOLO 18 Limite all’applicazione delle restrizioni ai diritti

TITOLO II CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
artt-19-59 - istituzione, composizione e funzionamento della Corte

Protocolli addizionali
Protocollo addizionale (Parigi, 20.III.1952):
ARTICOLO 1 Protezione della proprietà
ARTICOLO 2 Diritto all’istruzione
ARTICOLO 3 Diritto a libere elezioni

Protocollo no 4 (Strasburgo, 16.IX.1963):
ARTICOLO 1 Divieto di imprigionamento per debiti
ARTICOLO 2 Libertà di circolazione
ARTICOLO 3 Divieto di espulsione dei cittadini
ARTICOLO 4 Divieto di espulsioni collettive di stranieri

Protocollo no 6 (Strasburgo, 28.IV.1983)
ARTICOLO 1 Abolizione della pena di morte
ARTICOLO 2 Pena di morte in tempo di guerra

Protocollo no 7 (Strasburgo, 22.XI.1984):
ARTICOLO 1 Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri
ARTICOLO 2 Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale
ARTICOLO 3 Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario
ARTICOLO 4 Diritto di non essere giudicato o punito due volte
ARTICOLO 5 Parità tra i coniugi Protocollo no 12 (Roma, 4.XI.2000)
ARTICOLO 1 Divieto generale di discriminazione Protocollo no 13 (Vilnius, 3.V.2002)
ARTICOLO 1 Abolizione della pena di morte

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